Cari Presidenti,
facendo seguito ad alcuni quesiti pervenuti riassumiamo di seguito i contenuti della documentazione già pubblicata sul sito awn nella sezione covid http://www.awn.it/news/covid-19/rpt-cup relativa all’interlocuzione tra la Rete delle Professioni tecniche e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in merito al differimento delle scadenze di prevenzione incendi e dei corsi base e di aggiornamento in prevenzione incendi.
1. Corsi base di specializzazione in prevenzione incendi in attuazione dell’articolo 4 del D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i. erogati in modalità a distanza sincrona. Riscontro positivo da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
In seguito alla richiesta inviata dalla Rete delle Professioni Tecniche in data 10/04/2020, il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha confermato, con nota del 16/4/2020, la possibilità, in considerazione del contesto emergenziale, di poter svolgere le lezioni dei corsi base di prevenzione incendi “in modalità streaming diretto (videoconferenza), consentendo, quindi, ai discenti la partecipazione all’evento formativo da sedi individuali (studio o abitazione).” Nella nota si precisa che sarà cura del soggetto organizzatore predisporre quanto necessario per garantire il riconoscimento dell’identità del discente e la relativa frequenza obbligatoria nonché una corretta interazione tra docenti e discenti, necessaria per un’efficace attività formativa. Si specifica infine che le visite tecniche previste al modulo n.10 così come gli esami di fine corso, che prevedono modalità di effettuazione tradizionali, dovranno essere posticipati al termine della fase emergenziale.
2. Differimento e proroga scadenze in materia di sicurezza antincendio e per l’aggiornamento periodico obbligatorio dei professionisti antincendio
In seguito a richiesta presentata in data 27 marzo 2020 dalla Rete delle Professioni Tecniche in tema di aggiornamento periodico obbligatorio dei professionisti antincendio, il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha confermato (con nota del 1° aprile 2020) che i termini di differimento delle scadenze amministrative richiamate dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni ed atti abilitativi comunque denominati) si estendono anche alle attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all’art. 5 del D.P.R. 151/11, ai procedimenti previsti dal d.Lgsl. 105/2015, alle omologazioni dei prodotti antincendio, nonché ai termini fissati dal D.M. 5 agosto 2011 per il mantenimento dell’iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi. Tali termini di differimento sono stati ulteriormente definiti con la Legge 24 aprile 2020, n. 27 (conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), entrata in vigore il 30 aprile 2020, che ha stabilito all’art. 103, comma 2 che tutte le scadenze comprese tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020 sono prorogate per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Ricordando che tutta la documentazione e la corrispondenza intercorsa è pubblicata sul sito awn.it nella sezione dedicata all’emergenza Covid-19, si richiede la massima diffusione della presente comunicazione a tutti gli iscritti attraverso i consueti canali di comunicazione. Cordiali saluti.