Il nuovo Regolamento Generale Assistenza Inarcassa, operativo dall’1 gennaio, ha introdotto una nuova importante forma di sostegno per gli associati: il Sussidio per la non autosufficienza (SNA).
Cos’è il sussidio
È un sussidio economico erogato sotto forma di assegno mensile, il cui importo è stabilito sulla base del Regolamento Generale Assistenza nei limiti dello stanziamento annuale definito in sede di bilancio preventivo: per l’anno 2024 è pari a 300 euro. Decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è cumulabile con le prestazioni pensionistiche erogate da Inarcassa e con le prestazioni economiche assistenziali erogate da altri Enti o Istituzioni, ma non con la prestazione di inabilità temporanea assoluta erogabile da Inarcassa.
Lo stato di non autosufficienza è riconosciuto in base ai requisiti previsti all’art. 1 della Legge 11 febbraio 1980, n. 18 e s.m.i., quando viene accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche, che renda impossibile deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e compiere gli atti quotidiani della vita rendendo necessaria una assistenza continua.
Chi ne può beneficiare
Sono gli iscritti o i titolari di pensione erogata da Inarcassa ai quali venga riconosciuto lo stato di non autosufficienza, insorto durante il periodo di iscrizione o successivamente al pensionamento, in possesso dei seguenti requisiti:
Come si richiede
La richiesta di sussidio può essere presentata dall’avente diritto in qualsiasi momento successivo all’accertamento della condizione di non autosufficienza, dalla propria area riservata su Inarcassa On Line (iOL). In caso di impedimento, la domanda può essere presentata anche da un familiare o da altra persona che rappresenti il richiedente utilizzando l'apposito modello cartaceo disponibile nella sezione modulistica del sito.
Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato il verbale rilasciato dalla commissione sanitaria della struttura pubblica che accerta lo stato di non autosufficienza di cui all’art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 e s.m.i..
La domanda decade se entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta di regolarizzare la posizione o di integrare la domanda: non vengono sanate le inadempienze dichiarative o contributive e/o non viene trasmessa la documentazione integrativa.
Per maggiori informazioni » inarcassa.it/articoli/sussidi-la-non-autosufficienza