Il nuovo Regolamento Riscatti e Ricongiunzione di Inarcassa, aggiornato con le modifiche approvate dai Ministeri vigilanti fino al 2025, ridefinisce in modo organico le condizioni per valorizzare periodi assicurativi ai fini pensionistici.
L’articolo 1 disciplina soggetti, modalità e termini dei riscatti. Gli iscritti possono riscattare il corso legale di laurea in ingegneria o architettura, il servizio militare (o equiparati), i periodi di lavoro all’estero non utili ai fini previdenziali e le annualità con contribuzione minima in deroga. La domanda può essere presentata in qualsiasi momento, entro limiti temporali collegati al pensionamento. È prevista la possibilità di pagamento in unica soluzione o rateizzato, con interessi determinati annualmente dal CdA; per gli under 35 in possesso dei requisiti reddituali è prevista l’esenzione dagli interessi di rateazione.
Il regolamento distingue poi il criterio di calcolo dell’onere tra periodi fino al 31 dicembre 2012, determinati con metodo della riserva matematica, e periodi successivi, calcolati secondo il sistema contributivo in relazione al reddito professionale e all’aliquota vigente. Analoga distinzione vale per le ricongiunzioni: quelle antecedenti al 2013 comportano un onere calcolato con coefficienti attuariali; quelle successive non prevedono costi, con accredito diretto a montante individuale.
Particolare rilievo assume l’articolo 6, che disciplina l’efficacia previdenziale dei periodi riscattati o ricongiunti e l’applicazione dei coefficienti di trasformazione (Tabelle F), aggiornati annualmente.
L’impianto complessivo rafforza coerenza attuariale, trasparenza dei criteri di calcolo e sostenibilità del sistema previdenziale.