La cassa pensionistica di ingegneri e architetti liberi professionisti ricorda che c’è tempo fino al 31 maggio per chiedere la deroga al pagamento del contributo minimo soggettivo.
La possibilità è concessa dall’articolo 4 del Regolamento Generale Previdenza, che permette di derogare per un massimo di 5 anni nell’arco della vita lavorativa per chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo.
Chi nel 2021 prevede di conseguire un reddito professionale inferiore a 16.276 euro può non versare il contributo soggettivo minimo e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2022, dopo la presentazione della dichiarazione on line. Saranno garantiti i servizi di assistenza e la possibilità di presentare la domanda di riscatto o ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali.
Requisiti
∎ essere iscritto ad Inarcassa al momento della richiesta
∎ non essere pensionando o pensionato Inarcassa
∎ non essere titolare di pensione erogata da altro ente previdenziale (tranne la pensione di invalidità civile dell’INPS)
∎ non usufruire della riduzione per i giovani under 35 anni
∎ non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte
La domanda deve essere presentata attraverso l’area riservata di Inarcassa On Line, accedendo al menu “Agevolazioni - Deroga contributo soggettivo minimo”.
La richiesta può essere presentata anche da coloro che hanno optato per la rateizzazione dei contributi minimi.
Modalità di versamento e riscatto
Se l’ammontare del reddito professionale inserito nella dichiarazione sarà inferiore a 16.276 euro, si dovrà generare, alla fine della procedura di inserimento della dichiarazione on line, un MAV per un importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, da pagare entro il 31 dicembre 2022.
Qualora invece il reddito professionale dichiarato si rivelasse uguale o superiore a 16.276 euro, il MAV, con scadenza 31 dicembre 2022 e generato alla fine della procedura di inserimento della dichiarazione on line, conterrà anche l'importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, maggiorato degli interessi (BCE+4,50%) sul solo contributo minimo dovuto e decorrenti dalle due scadenze ordinarie (integrazione obbligatoria).
Effetti
La deroga determina la diminuzione dell’anzianità contributiva utile alla pensione che viene riconosciuta in misura proporzionale a quanto versato per l’annualità interessata. Per recuperare, si potrà integrare gli importi non versati richiedendo il riscatto entro i cinque anni successivi e assicurarsi così l’anzianità previdenziale intera (integrazione volontaria). La domanda di riscatto può essere presentata già dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello derogato e l'elaborazione del relativo onere potrà essere effettuata a seguito di presentazione della dichiarazione reddituale dell’anno in deroga ed a seguito del pagamento del conguaglio eventuale.
Per maggiori informazioni » inarcassa.it/site/home/contributi/deroga-contributo-minimo-soggettivo