La cassa pensionistica di ingegneri e architetti liberi professionisti consiglia caldamente di procedere quanto prima con la presentazione della dichiarazione online sui redditi e volumi d’affari 2020. La scadenza finale è la consueta, spostata quest’anno al 2 novembre, come consueto è il mezzo di comunicazione: il profilo Inarcassa On Line.
Chi deve inviare la dichiarazione
∎ gli ingegneri e gli architetti contestualmente iscritti agli albi professionali e titolari di partita IVA nell'anno 2020, a prescindere dal codice di attività, anche se non iscritti a Inarcassa
∎ le Società di Professionisti
∎ le Società tra Professionisti
∎ le Società di Ingegneria
∎ gli eredi dei professionisti deceduti nel corso del 2020
La comunicazione deve essere inviata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative.
Sono esonerati i non iscritti a Inarcassa che per l’anno 2020 siano privi di partita IVA o che siano iscritti anche in altri Albi professionali e che, a seguito di espressa previsione legislativa, abbiano esercitato il diritto di opzione per l’iscrizione ad altra Cassa Previdenziale con decorrenza anteriore al 2020.
Le novità
∎ la scadenza per l’invio della dichiarazione è spostata a martedì 2 novembre, in quanto il 31 ottobre è domenica
∎ dal 2021 la comunicazione dell'indirizzo PEC o della sua variazione nel modello di dichiarazione è obbligatoria e la sua omissione comporta l'emissione delle sanzioni
∎ i professionisti che si sono avvalsi, per l’anno 2020, del regime fiscale agevolato per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - ai sensi dell’art. 27, commi 1 e 2 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 ed i professionisti che hanno adottato il regime forfetario introdotto dall’art. 1 commi 54-89 della L. n. 190/2014, tenuti a compilare lo stesso quadro LM della dichiarazione Redditi 2021, devono compilare la dichiarazione riportando il reddito professionale ed il volume di affari derivante dall'esercizio della professione, secondo le indicazioni riportate negli help on line disponibili in procedura. La colonna 4 del quadro fiscale LM righi dal 22 al 27 prevede l’inserimento dei compensi percepiti a seguito di cessione dei diritti d’autore o utilizzo di opere dell’ingegno correlate allo svolgimento dell’attività professionale che concorrono quindi alla formazione del Volume d’affari imponibile del contributo integrativo e del Reddito professionale imponibile del contributo soggettivo. Detti compensi, da indicare in colonna 4, concorreranno al reddito da assoggettare ad imposta sostitutiva previamente abbattuti in misura del 25%, ovvero abbattuti in misura del 40%, nel caso in cui il dichiarante abbia età inferiore ai 35 anni
Per maggiori informazioni » inarcassa.it/site/home/articolo8581