Esonero parziale versamento contributi 2021

La cassa pensionistica degli ingegneri e architetti liberi professionisti comunica che, in seguito alla pubblicazione, a fine luglio, dell’atteso decreto interministeriale, è possibile anche per gli iscritti a Inarcassa richiedere l’esonero parziale dal versamento dei contributi pensionistici per l’anno 2021.

Sono oggetto di esonero:
∎ i contributi soggettivi minimi relativi all’anno 2021
∎ il contributo soggettivo a conguaglio relativo ai redditi prodotti per il 2020 in scadenza nel 2021. Tale contributo non potrà essere oggetto di esonero se rateizzato nel 2022
L’importo effettivamente spettante sarà definito con decreto ministeriale dopo il 31 ottobre, tenuto conto delle disponibilità del fondo stanziato dallo Stato, in misura proporzionale alla platea dei beneficiari che ne hanno diritto e nel limite massimo individuale di 3.000 euro.

Beneficiari
Possono accedere all’esonero tutti i professionisti iscritti a Inarcassa prima del 1° gennaio 2021 e gli iscritti titolari di pensione ai superstiti (di reversibilità o indiretta) o di invalidità.

Requisiti
I professionisti:
∎ non devono essere iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e non essere stati, per il periodo oggetto di esonero, titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
∎ non devono essere titolari di pensione diretta erogata da Inarcassa o da altro ente previdenziale, diversa dalla pensione d’invalidità (o qualsiasi altro emolumento erogato ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, comunque esso sia denominato);
∎ non devono aver presentato per il medesimo fine domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria;
∎ devono aver conseguito nell’anno di imposta 2019 un reddito professionale non superiore a 50.000 euro (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi o compensi percepiti e i costi inerenti all’attività, anche per i professionisti in regime forfetario)
∎ devono aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quanto fatturato/percepito nell'anno 2019
∎ essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria e relativi oneri accessori alla data del 1° novembre 2021

Le domande devono essere presentate a Inarcassa (e a un solo ente previdenziale) entro il 31 ottobre esclusivamente per via telematica attraverso Inarcassa On Line. Si accede al Menu “Domande e certificati”, poi “Domande”, “Aiuti economici” e quindi “Esonero parziale contributi 2021 - art. 1 Legge 178/2020”.

Accredito del contributo oggetto di esonero
L’importo dell’esonero sarà quantificato a seguito dell’emanazione di ulteriore decreto interministeriale. Il contributo sarà versato direttamente dallo Stato e accreditato automaticamente sull‘estratto conto previdenziale del professionista. Inarcassa invierà una comunicazione successivamente a tale data indicando anche l’eventuale differenza tra il dovuto e la somma versata dallo Stato che dovrà quindi essere pagata dagli associati entro un termine e con modalità ancora da definire.
L’eventuale contribuzione già versata, oggetto di esonero, sarà compensata con eventuali altri debiti o se l’associato è in regola lasciata in acconto del contributo del 2022; in alternativa potrà essere restituita all’interessato ad avvenuto accredito della somma da parte del Ministero.
Ai fini pensionistici il contributo versato dallo Stato è equiparato alla contribuzione soggettiva ordinariamente versata dall’associato e contribuirà al calcolo del montante contributivo utile alla pensione.

La richiesta di deroga al soggettivo minimo 2021 è incompatibile con la richiesta di esonero parziale. La contribuzione sospesa oggetto di esonero non è ostativa al rilascio del certificato di regolarità e alla liquidazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Per maggiori informazioni » inarcassa.it/site/home/news/articolo8593

02 Settembre 2021

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