La deroga al contributo minimo soggettivo posticipata al 31 luglio

Il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa ha posticipato i termini per inoltrare la richiesta di deroga al pagamento del contributo minimo soggettivo. La scadenza, fissata al 31 maggio, è stata eccezionalmente spostata al 31 luglio come ulteriore misura di supporto alla professione in risposta all’emergenza. Gli associati potranno così meglio valutare le prospettive reddituali dell’anno in relazione all’emergenza sanitaria.

I bollettini MAV/F24 relativi alla prima rata dei minimi, emessi su Inarcassa On Line nella prima settimana di giugno, non dovranno essere presi in considerazione da coloro che intendono usufruire del posticipo. Tali richieste saranno lavorate dopo il 31 luglio e sarà reso disponibile un nuovo MAV/F24, in scadenza al 30 settembre, per il pagamento del minimo integrativo + maternità/paternità.

I requisiti e le modalità per la richiesta sono stabiliti dall’articolo 4, comma 3 del Regolamento Generale di Previdenza.

La norma prevede la possibilità di derogare all’obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di 5 anni anche non continuativi  nell’arco della vita lavorativa. È possibile per chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo. Chi prevede di conseguire nel 2020 un reddito professionale inferiore a 16.241 euro può non versare il contributo soggettivo minimo e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2021, dopo la presentazione della dichiarazione on line.

Nel corso dell’anno di deroga restano garantiti i servizi di assistenza (maternità, sussidi, indennità temporanea inabilità, mutui, finanziamenti) così come la possibilità di presentare domanda di riscatto (laurea, servizio militare, periodi di lavoro all’estero) o di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali.

Il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità vanno comunque versati entro i termini previsti (30 giugno e 30 settembre dell’anno in corso).

La richiesta può essere inoltrata a patto di:
∎ essere iscritti ad Inarcassa al momento della richiesta
∎ non essere pensionando o pensionato Inarcassa
∎ non usufruire della riduzione per i giovani under 35 anni
∎ non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte

29 Maggio 2020

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